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Newsletter

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 29 maggio 2023

Diritto della concorrenza – Europa / Aiuti di stato e settore del trasporto aereo – Il Tribunale dell’UE ha annullato la decisione della Commissione che autorizzava delle sovvenzioni erogate dallo Stato italiano a favore di alcune compagnie aeree

Con la sentenza dello scorso 2 maggio, il Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale) ha annullato la decisione del 22 dicembre 2020 (la Decisione) con cui la Commissione europea (la Commissione) aveva autorizzato ai sensi dell’articolo 108, par. 3, TFUE – senza l’avvio di un procedimento di indagine formale – una misura di aiuto dello Stato italiano a favore di alcune compagnie aeree costituita dall’istituzione di un fondo di compensazione per complessivi 130 milioni di euro.

Nello specifico, l’accesso a tale misura – istituita con decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (il Decreto Legge) al fine di mitigare i danni subiti dalle compagnie aeree in conseguenza delle restrizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica del Covid-19 – era subordinato a specifici requisiti di ammissibilità, ossia: (i) non aver beneficiato di altri aiuti derivanti da fondi istituiti per fronteggiare le perdite causate dalla pandemia destinati a compagnie aeree titolari di una licenza rilasciata dalle autorità italiane e incaricate dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, (ii) essere un operatore certificato e munito di licenza italiana, (iii) disporre di aeromobili con capacità superiore a 19 posti, e (iv) applicare ai propri dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alle proprie attività, un trattamento retributivo pari o superiore a quello minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo (il Requisito sul trattamento retributivo minimo).

Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da Ryanair DAC (Ryanair) avverso la Decisione sulla base della censura relativa ad asserite carenze motivazionali. In particolare, dopo aver premesso che, qualora la Commissione si pronunci senza l’avvio di una procedura formale, questa deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per cui ritiene insussistenti “serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto considerato con il mercato interno”, il Tribunale ha evidenziato che tale standard motivazionale non è stato in alcun modo soddisfatto nel caso de quo quando la Commissione aveva concluso che il requisito sul trattamento retributivo minimo non è contrario ad altre disposizioni del diritto dell’Unione diverse dagli articoli 107 e 108 TFUE. La Commissione non avrebbe infatti spiegato perché l’unica ulteriore disposizione rilevante nel caso di specie per condurre una simile valutazione fosse l’articolo 8 del c.d. Regolamento Roma I, i.e. il regolamento che disciplina il conflitto di leggi relative al contratto individuale di lavoro e che prevede in principio che tale tipo di contratto debba essere disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La Commissione avrebbe dovuto infatti quantomeno interrogarsi sulla compatibilità di tale requisito con la libertà fondamentale di prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE anche alla luce del fatto che la Decisione stessa, nel fornire il “contesto” alla misura, menziona una segnalazione ricevuta dall’Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares (AICALF) in cui si lamentava che un’altra disposizione del Decreto Legge avente tenore analogo al requisito sul trattamento retributivo minimo costituisse una discriminazione indiretta con effetti restrittivi di detta libertà poiché negoziata da un’associazione di categoria rappresentativa solo dell’11,3% degli addetti al settore.

Inoltre, il Tribunale ha chiarito che la Commissione non può ritenere di adempiere ai propri obblighi motivazionali facendo derivare una valutazione intrinseca di compatibilità con il diritto UE dal fatto che non è stato dato seguito alla segnalazione dell’AICALF con l’avvio di una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano, essendo l’avvio di questa procedura rimesso alla discrezionalità della Commissione; neppure può ritenersi che la Commissione possa assolvere ai citati oneri motivazionali meramente facendo affidamento sull’obbligo in capo alle corti nazionali di interpretare ed applicare il diritto nazionale in maniera compatibile con il diritto dell’Unione.

Pertanto, con tale sentenza – che fa seguito al recente annullamento di un’altra decisione della Commissione che aveva autorizzato una misura da 6 miliardi di euro erogata dallo Stato tedesco a Lufthansa, già commentata in questa Newsletter – il Tribunale ha assestato un ulteriore colpo alle valutazioni in tema di aiuti di Stato che la Commissione ha operato nei periodi critici dell’emergenza pandemica. Anche in questa occasione non resta che attendere un’eventuale pronuncia della Corte di Giustizia.

Niccolò Antoniazzi

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Diritto della concorrenza – Italia / Abuso di posizione dominante e settore sportivo – L’AGCM avvia un’istruttoria nei confronti della FIGC per abuso di posizione dominante rispetto all’organizzazione dei tornei calcistici amatoriali

Con la decisione dello scorso 16 maggio 2023, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per un presunto abuso di posizione dominante in relazione all’organizzazione di competizioni a carattere ludico-amatoriale nel settore giovanile.

Nello specifico, l’AGCM ipotizza che la FIGC, operatore in posizione dominante nell’organizzazione di competizioni calcistiche a carattere agonistico in virtù dei poteri speciali ed esclusivi di regolamentazione e coordinamento nell’attività del gioco calcio conferiti ad essa dal CONI, possa aver posto in essere una strategia volta ad ostacolare o impedire agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) di svolgere la propria attività di organizzazione di eventi e competizioni a carattere promozionale e ludico-amatoriale nel settore giovanile, a livello nazionale, regionale e provinciale, allo scopo di espandere la propria posizione in tale mercato e accrescere il numero dei propri tesserati.

Stando ai rilievi dedotti dall’EPS segnalante, ossia il Centro Nazionale Sportivo Libertas, la strategia abusiva della FIGC si sarebbe concretizzata in una serie di comportamenti volti a dissuadere le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) associate alla FIGC dal partecipare a tornei giovanili a carattere promozionale e ludico-amatoriale organizzati dagli EPS.

A tal proposito – premette l’AGCM – deve essere osservato che tutte le ASD hanno un chiaro interesse a mantenere l’affiliazione alla FIGC, oltre che ad un EPS, dal momento che la FIGC organizza i tornei agonistici e riconosce alle società presso le quali si sono formati i giovani talenti il premio di formazione allorquando questi intraprendano successivamente una carriera professionistica. Questo rappresenta la leva che la FIGC è in grado di far valere per scoraggiare le ASD dal partecipare ade eventi di organizzazioni concorrenti.

Tanto premesso, la FIGC avrebbe in primo luogo attuato azioni intimidatorie, quali un atto di deferimento nel marzo 2023, con il quale ad un numero significativo di ASD e dirigenti affiliati alla FIGC è stato contestato di non aver chiesto l’autorizzazione preventiva per la partecipazione a tornei organizzati da alcuni EPS in Campania nella stagione 2021-2022. L’AGCM evidenzia, a questo proposito, che non esiste alcuna previsione normativa che vieti la partecipazione di una società tesserata alla FIGC a manifestazioni a carattere ludico-amatoriale organizzate dagli EPS, né era prevista all’epoca dei fatti contestati la necessità di alcuna autorizzazione preventiva della Federazione per la partecipazione a tornei organizzati dagli EPS da parte di società affiliate alla FIGC.

L’unico requisito richiesto per l’organizzazione di tornei amatoriali imponeva la previa sottoscrizione di “apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico” della FIGC. Sul punto, che costituisce oggetto della seconda contestazione mossa dall’AGCM, preme evidenziare che la FIGC non avrebbe dato alcun seguito alle ripetute richieste di convenzionamento da parte di CNS Libertas.

Solo a partire dalla stagione 2022-2023 – il che integra la terza condotta contestata dall’AGCM - la FIGC avrebbe introdotto nella regolamentazione per il Settore Giovanile e Scolastico un’ulteriore previsione che impone una necessaria pre-autorizzazione per la partecipazione ai tornei organizzati dagli EPS delle società affiliate alla FIGC, al fine di rendere ancor più cogente il proprio controllo sulla diffusione di tornei dilettantistici concorrenti ai propri.

L’istruttoria in esame interviene in un settore al centro del dibattito attuale antitrust, che trova il suo archetipo europeo nella vicenda Superlega (già oggetto di commento su questa Newsletter), tuttora pendente e in attesa di pronunciamento da parte della Corte di Giustizia dell’UE. Sarà dunque interessante seguire l’evoluzione dell’istruttoria, nonché come la stessa possa eventualmente essere influenzata dagli sviluppi giurisprudenziali in materia.

Alessandro Canosa

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Energy / ARERA e servizio a tutele graduali – Pubblicata la consultazione sugli orientamenti relativi alla regolazione e alle modalità di affidamento del servizio a tutele graduali destinato ai clienti domestici non vulnerabili

Con il documento di consultazione 212/2023/R/eel (il Documento), in accordo alle previsioni dello schema di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, trasmesso in data 18 aprile 2023, recante le misure per l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha illustrato i propri orientamenti relativi alla regolazione e alle modalità di affidamento del servizio a tutele graduali per tutti i clienti domestici non vulnerabili (STG).

Più nello specifico, avranno diritto al STG i clienti domestici non vulnerabili senza un fornitore dalla data di rimozione del servizio di maggior tutela, la cui cessazione è, dopo molteplici rinvii negli anni passati, è ora prevista entro il 10 gennaio 2024.

In particolare, il Documento illustra gli orientamenti dell’ARERA con riferimento: (i) alle condizioni di erogazione del STG; (ii) alle modalità di assegnazione del STG; (iii) alle tempistiche di attuazione degli interventi.

Con riferimento al punto (i), si nota che l’ARERA intende replicare l’approccio già seguito per l’omologo servizio destinato alle piccole e microimprese che comporta l’attribuzione agli esercenti il STG sia della funzione di approvvigionamento, sia di quella di commercializzazione. La funzione di utente del dispacciamento e del trasporto potrà essere svolta direttamente dall’esercente il STG, ovvero da un’unica società appartenente allo stesso gruppo societario; inoltre, diversamente che in passato, si intende prevedere la possibilità di partecipazione alle gare per la fornitura dei servizi qui in esame da parte di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), che potranno avvalersi, per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento, di una delle imprese del medesimo RTI.

In aggiunta a ciò, si sottolinea che l’ARERA intende prevedere che le condizioni economiche applicate nell’ambito del STG per i clienti domestici non vulnerabili siano determinate sulla base dei prezzi di aggiudicazione offerti nell’ambito delle procedure concorsuali.

Con riferimento al punto (ii), inter alia l’ARERA intende prevedere che il STG per i clienti domestici non vulnerabili sarà assegnato a ciascun esercente distintamente per aree territoriali identificate dall’ARERA. Tali aree sono qui individuate sulla base del numero totale di punti di prelievo riforniti in maggior tutela a febbraio 2023, pari a poco più di 5 milioni e mezzo.

Con riferimento al punto (iii), infine, le procedure concorsuali per l’assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili dovranno concludersi entro il 10 gennaio 2024. A tal fine, l’ARERA intende concludere il procedimento entro cui si inquadra il Documento entro l’estate 2023 così da permettere lo svolgimento delle aste orientativamente nel quarto trimestre del 2023. A conclusione delle gare, è previsto che sia necessario un periodo di tre mesi per l’esecuzione di tutte le attività strumentali a permettere l’operatività dei nuovi esercenti.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 12 giugno 2023.

Mila Filomena Crispino

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